Art. 2963 — Computo dei termini di prescrizione

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune [155, comma 2 c.p.c.].Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale.Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese.