Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.Per le competenze dovute agli avvocati [ai procuratori] e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione [85, 324 c.p.c.].
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