Art. 2956 — Prescrizione di tre anni

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233];

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.