Art. 2943 — Interruzione da parte del titolare

La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.].È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore [1219] e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.