Art. 2941 — Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261] e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela [357, 424], finché non sia stato reso e approvato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato [390 ss.] o l’inabilitato [424];

5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario [484];

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [2393];

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [247 disp. att.].