Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034, comma 2].
Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034, comma 2].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.