Ogni diritto si estingue per prescrizione [252 disp. att.], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 comma 2].Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge [248, 249, 263, 270, 553, 948, 1111, 1422, 1865].
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