Art. 2924 — Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento [2643 n. 9] o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali [2812, 2918].