Art. 2916 — Ipoteche e privilegi

Nella distribuzione della somma ricavata dall’esecuzione [509 c.p.c.] non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali [2818], iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l’iscrizione, [2762, 2766 comma 3] se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.