La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.].
La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.