La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.].
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando è ordinata con sentenza passata in giudicato [324 c.p.c.] o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti [586, 794 c.p.c.].
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