Art. 2879 — Rinunzia all’ipoteca

La rinunzia del creditore all’ipoteca [2878, 2881, 2899] deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell’ipotecaabbiano acquistato il diritto all’ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell’articolo 2843.