Art. 2878 — Cause di estinzione

L’ipoteca si estingue:

1) con la cancellazione dell’iscrizione [2882 ss.];

2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847;

3) con l’estinguersi dell’obbligazione [1176 ss., 1230, 2934];

4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742;

5) con la rinunzia del creditore [2879];

6) con lo spirare del termine a cui l’ipotecaè stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;

7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [586 c.p.c.].