L’ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell’iscrizione [2882 ss.];
2) con la mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine indicato dall’articolo 2847;
3) con l’estinguersi dell’obbligazione [1176 ss., 1230, 2934];
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto è stabilito dall’articolo 2742;
5) con la rinunzia del creditore [2879];
6) con lo spirare del termine a cui l’ipotecaè stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche [586 c.p.c.].
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