I frutti dell’immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui è stato eseguito il pignoramento [555, 604 c.p.c.].Nel caso di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [2889; 792 c.p.c] i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformità dell’articolo 2890.