Art. 2850 — Formalità per la rinnovazione

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione [2839], in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2840.