Art. 2836 — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

Se il titolo per l’iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.[Se non è stata ancora pagata l’imposta di registro, si osservano le disposizioni dell’articolo 2669.]