Art. 2810 — Oggetto dell’ipoteca

Sono capaci d’ipoteca:

1) i beni immobili [812] che sono in commercio con le loro pertinenze [817];

2) l’usufrutto dei beni stessi [326, 978, 2814];

3) il diritto di superficie [952];

4) il diritto dell’enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico [975 ss.].
Sono anche capaci d’ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi [c. nav. 565], gli aeromobili [c. nav. 1027 ss.] e gli autoveicoli [815], secondo le leggi che li riguardano [2779].Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.