Art. 2792 — Divieto di uso e disposizione della cosa

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa [1770, 2803], salvo che l’uso sia necessario per la conservazione di essa [2790]. Egli non può darla in pegno [2784] o concederne ad altri il godimento.In ogni caso, deve imputare l’utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale [2791, 2802].