Art. 2790 — Conservazione della cosa e spese relative

Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].