Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali [1768], della perdita e del deterioramento di essa [1760 n. 1, 1768, 1780].Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa [2756, 2792].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.