[Gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio sui frutti del fondo per i mutui concessi per la conduzione dell’azienda agraria e per l’utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti.Per i mutui concessi per acquisto di bestiame, di macchine e di attrezzi agricoli essi hanno eguale privilegio sulle cose acquistate con il denaro preso a mutuo.A garanzia dei crediti indicati dai commi precedenti, nonché dei mutui per opere di miglioramento del fondo può essere inoltre costituito un privilegio sui frutti del fondo e sopra tutto ciò che serve a coltivare o a fornire il fondo stesso, limitatamente alla parte di valore che eccede l’ammontare dei crediti assistiti dal privilegio indicato dai due commi anzidetti.I privilegi previsti da questo articolo sono regolati dalle leggi speciali.]]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.