I crediti del concedente per il canone dovuto dall’enfiteuta [959] per l’anno in corso e per il precedente [972 n. 2] hanno privilegio sui frutti dell’anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze [2778 n. 15].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.