I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l’espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910].
I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [671 c.p.c.] o per l’espropriazione di beni mobili [513 c.p.c.] nell’interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910].
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