Art. 2753 — Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti [2778, n. 1].