Art. 2751 — Crediti per spese funebri, d’infermità, alimenti

Hanno privilegio generale sui mobili, nell’ordine che segue, i crediti riguardanti [2776, 2778 n. 17, 2782]:

1) le spese funebri necessarie secondo gli usi [d. gen. c.c. 8];

2) le spese d’infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge [545 c.p.c.].