La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede euro 2,58 [233 disp. att.; 244 c.p.c. ss.].Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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