Art. 2707 — Carte e registri domestici

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti [2162]:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto [1199];

2) quando contengono la menzione espressa che l’annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.