Art. 2683 — Beni per i quali è disposta la pubblicità

Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione [2643, 2657 ss.], osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge [c. nav. 233, 250, 843, 865], gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:

1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione [c. nav. 146 ss.];

2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice [c. nav. 753];

3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico [1706, 2914, n. 1].