Art. 2657 — Titolo per la trascrizione

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza [2908; 132, 586, 825], di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata [2703] o accertata giudizialmente [2659; 215, 216].Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere legalizzati [2674; 796].