Art. 2649 — Cessione dei beni ai creditori

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [1977 ss., 2687; 225 disp. att., 231 disp. att.].Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta [507, 509, 2644, 2650, 2687, 2913; 231 disp. att.].