Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili [812] o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643, [2652, 2655, 2672, 2685; 555 c.p.c.] salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi [2648, 2653, 2672].
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