Art. 2643 — Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere [2645 ss., 2651 ss.] pubblici [1403] col mezzo della trascrizione [2644, 2648, 2657, 2658, 2663, 2679 n. 1]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [769, 812, 1197, 1350 n. 1, 1470, 1472, 1543, 2247, 2556, 2648, 2651, 2914];

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [978] su beni immobili, il diritto di superficie [952], i diritti del concedente e dell’enfiteuta [1350 n. 2, 2648, 2651];

2-bis) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

3) i contratti [1350 n. 3] che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [1027 ss., 1058], il diritto di uso [1021] sopra beni immobili, il diritto di abitazione [1022, 1350 n. 4, 2648, 2651];

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [507, 1070, 1104, 1350 n. 5];

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata [952, 965, 980, art. 1021 del c.c., 1022, 1027, 2019, 555, 574, 586, 590] si trasferiscono la proprietà di beni immobili [812] o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [2889, 2896];

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [971, 1350 n. 6];

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni [1350 n. 8, 1572, 1599, 1628, 2923];

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni [1605, 2918, 2924];

10) i contratti di società [2247, 2291, 2313, 2325, 2328 n. 6, 2452, 2463 n. 5, 2511, 2521 n. 5] e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata [1350 n. 9; 231 disp. att.];

11) gli atti di costituzione dei consorzi [862, 863] che hanno l’effetto indicato dal numero precedente [2062, 2063, 231 disp. att.];

12) i contratti di anticresi [1350 n. 7, 1960; 231 disp. att.];

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [1350 n. 12, 1965];

14) le sentenze [1032, 2932] che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [2945 ss., 2655].