Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un’invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2577, 2584] di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
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