L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.Nel trasferimento di un’azienda commerciale [2556] risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda [1546, 2160], se essi risultano dai libri contabili obbligatori [2214].
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