Art. 2559 — Crediti relativi all’azienda ceduta

La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta 2160], anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione [1264], ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese [2188]. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante [1189,1265].Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda [2561], se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.