Art. 2558 — Successione nei contratti

Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale [1406, 1722, n. 4, 1902, 2112, 2610].Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla notizia del trasferimento [2964], se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante [1918].Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario [2561, 2562] e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.