Art. 2554 — Partecipazione agli utili e alle perdite

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite [2265] e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’articolo 2102.