Art. 2552 — Diritti dell’associante e dell’associato

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta [2186].In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto [263] dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno [2261, 2320].