Art. 2509 bis — Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità

Fino all’adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente [1292] per le obbligazioni sociali [29, 33, 38, 41, 2297, 2317, 2331, 2615].