Art. 2442 — Passaggio di riserve a capitale

L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili [2424, n. 3, 2428].In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute [2349].L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.