Art. 2414 — Contenuto delle obbligazioni

I titoli obbligazionari devono indicare:

1) la denominazione [2326], l’oggetto e la sede della società [2328, nn. 2 e 3], con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;

2) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione [2412];

3) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro [2410];

4) l’ammontare complessivo dell’emissione [2421, n. 2], il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso [2420], l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;

5) le eventuali garanzie da cui sono assistiti [2414 bis, 2420 bis, 2831];

6) la data di rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.