Art. 2339 — Responsabilità dei promotori

I promotori [2337] sono solidalmente responsabili [1292] verso la società e verso i terzi [2521, n. 6]:

1) per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società [2327, 2334];

2) per l’esistenza dei conferimenti in natura in conformità della relazione giurata indicata nell’articolo 2343;

3) per la veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società [2333, 2621, n. 1].
Sono del pari solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito [1705, 2615].