Art. 2318 — Soci accomandatari

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo [2291, 2301, 2313].L’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari [2320, 2323, 2380, 2465, 2467, 2487, 2535].