Art. 2306 — Riduzione di capitale

La deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine [2964] nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione [2188, 2623, n. 1].Il tribunale, nonostante l’opposizione, può disporre che l’esecuzione abbia luogo, previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia [1179, 2445, 2503; 119 c.p.c.].