Art. 2300 — Modificazioni dell’atto costitutivo

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all’ufficio del registro delle imprese l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo [2252] e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l’iscrizione [2188, 2626].Se la modificazione dell’atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica [2703].Le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [2193].