Art. 2295 — Atto costitutivo

L’atto costitutivo della società deve indicare [2328, 2475, 2518]:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza dei soci;

2) la ragione sociale [2292];

3) i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società [2298];

4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie [2250, 2299];

5) l’oggetto sociale [2266, 2272 n.2, 2533];

6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;

7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera [2263, 2286];

8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;

9) la durata della società [2272, n.1, 2307].


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