Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento [2284, 2530].Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei [1396, 2267]; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato [2193].
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