I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono vendere anche in blocco i beni sociali [2280] e fare transazioni e compromessi [1965; 806, 807, 808, 809 c.p.c.].Essi rappresentano la società anche in giudizio [2266; 75 c.p.c.].
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