La società si scioglie:
1) per il decorso del termine [2273, 2295, n. 9, 2448, n. 1];
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [27, 2295, n. 5, 2448, n. 2];
3) per la volontà di tutti i soci [1372, 2252, 2448, n. 5];
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [27, 2284, 2323];
5) per le altre cause previste dal contratto sociale [2284, 2484, n. 7];
5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.
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