Art. 2272 — Cause di scioglimento

La società si scioglie:

1) per il decorso del termine [2273, 2295, n. 9, 2448, n. 1];

2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo [27, 2295, n. 5, 2448, n. 2];

3) per la volontà di tutti i soci [1372, 2252, 2448, n. 5];

4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita [27, 2284, 2323];

5) per le altre cause previste dal contratto sociale [2284, 2484, n. 7];

5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata.