Art. 2249 — Tipi di società

Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale [2195 ss.] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2291 ss.].Le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività diversa [2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [2251-2290], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [2511 ss.] e quelle delle leggi speciali che per l’esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo.