Art. 2226 — Difformità e vizi dell’opera

L’accettazione espressa o tacita dell’opera libera il prestatore d’opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima [1578], se all’atto dell’accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati [1512, 1665, 1745].Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti [1490, 1667], al prestatore d’opera entro otto giorni dalla scoperta [1495, 2964]. L’azione si prescrive entro un anno dalla consegna.I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell’opera sono regolati dall’articolo 1668 [2946].